Trasporto salme internazionali (DPR 285/1990)

Trasporto Salme Internazionali (da e verso Stati Esteri)

(Artt. 27–29 D.P.R. 285/1990 – Testo vigente Normattiva)

Fonte ufficiale:
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria
(Testo vigente su Normattiva)

INQUADRAMENTO NORMATIVO DPR 285/1990

Il D.P.R. 285/1990 disciplina il trasporto internazionale delle salme distinguendo tra:

  1. Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937)
  2. Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino

La distinzione è fondamentale perché determina procedure, documentazione e autorità competenti.

1️⃣ Trasporto verso/da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino

(Art. 27 D.P.R. 285/1990)

Documento principale:

  • Passaporto mortuario

Autorità competente:

  • Rilasciato dal Prefetto della provincia dove si trova la salma.

Procedura:

  • Il trasporto è subordinato al rilascio del passaporto mortuario.
  • Devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla Convenzione di Berlino.
  • Il Prefetto comunica alle autorità di frontiera.

2️⃣ Introduzione in Italia di salma da Stato NON aderente

Certificato sanitario ASL(Art. 28 D.P.R. 285/1990)

Domanda presentata a:

  • Autorità consolare italiana nel Paese di provenienza.

Documentazione richiesta:

  • Certificato dell’autorità sanitaria estera competente
  • Attestazione che siano state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30
  • Eventuali ulteriori documenti richiesti dal Ministero competente

Iter:

  • Il Consolato trasmette la richiesta al Ministero degli Affari Esteri.
  • La pratica viene inoltrata al Prefetto della provincia di destinazione.
  • Il Prefetto rilascia l’autorizzazione all’introduzione.
  • Comunicazione al Prefetto di frontiera.

3️⃣ Estradizione dall’Italia verso Stato NON aderente

(Art. 29 D.P.R. 285/1990)

Domanda presentata a:

  • Prefetto della provincia dove si trova la salma.

Documentazione richiesta:

  • Nulla osta dell’Autorità consolare dello Stato di destinazione
  • Certificato dell’Azienda Sanitaria competente
  • Attestazione del rispetto dell’art. 30
  • Eventuale documentazione ministeriale aggiuntiva

Iter:

  • Il Prefetto autorizza il trasporto.
  • Comunicazione al Prefetto di frontiera.

4️⃣ Requisiti del Feretro per Trasporti Internazionali

(Art. 30 D.P.R. 285/1990)

Per trasporti all’estero (fuori dai casi Convenzione Berlino) e per trasporto da comune a comune:

✔ Duplice cassa:

  • Cassa interna metallica (zinco o altro metallo previsto)
  • Cassa esterna in legno

✔ Saldatura ermetica della cassa metallica
✔ Valvola depuratrice (quando prevista)
✔ Materiale assorbente tra le casse

Le prescrizioni possono variare in base alla distanza e alle condizioni sanitarie.

Trasporto salma internazionale

CHECKLIST OPERATIVA PER IMPRESA FUNEBRE

🔹 Caso 1 – Stato aderente Berlino

🔹 Caso 2 – Introduzione da Stato NON aderente

🔹 Caso 3 – Estradizione verso Stato NON aderente

🔹 Verifiche tecniche obbligatorie

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