Trasporto salme internazionali (DPR 285/1990)
Trasporto Salme Internazionali (da e verso Stati Esteri)
(Artt. 27–29 D.P.R. 285/1990 – Testo vigente Normattiva)
Fonte ufficiale:
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria
(Testo vigente su Normattiva)
INQUADRAMENTO NORMATIVO DPR 285/1990
Il D.P.R. 285/1990 disciplina il trasporto internazionale delle salme distinguendo tra:
- Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937)
- Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino
La distinzione è fondamentale perché determina procedure, documentazione e autorità competenti.
1️⃣ Trasporto verso/da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino
(Art. 27 D.P.R. 285/1990)
Documento principale:
- Passaporto mortuario
Autorità competente:
- Rilasciato dal Prefetto della provincia dove si trova la salma.
Procedura:
- Il trasporto è subordinato al rilascio del passaporto mortuario.
- Devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla Convenzione di Berlino.
- Il Prefetto comunica alle autorità di frontiera.
2️⃣ Introduzione in Italia di salma da Stato NON aderente
Certificato sanitario ASL(Art. 28 D.P.R. 285/1990)
Domanda presentata a:
- Autorità consolare italiana nel Paese di provenienza.
Documentazione richiesta:
- Certificato dell’autorità sanitaria estera competente
- Attestazione che siano state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30
- Eventuali ulteriori documenti richiesti dal Ministero competente
Iter:
- Il Consolato trasmette la richiesta al Ministero degli Affari Esteri.
- La pratica viene inoltrata al Prefetto della provincia di destinazione.
- Il Prefetto rilascia l’autorizzazione all’introduzione.
- Comunicazione al Prefetto di frontiera.
3️⃣ Estradizione dall’Italia verso Stato NON aderente
(Art. 29 D.P.R. 285/1990)
Domanda presentata a:
- Prefetto della provincia dove si trova la salma.
Documentazione richiesta:
- Nulla osta dell’Autorità consolare dello Stato di destinazione
- Certificato dell’Azienda Sanitaria competente
- Attestazione del rispetto dell’art. 30
- Eventuale documentazione ministeriale aggiuntiva
Iter:
- Il Prefetto autorizza il trasporto.
- Comunicazione al Prefetto di frontiera.
4️⃣ Requisiti del Feretro per Trasporti Internazionali
(Art. 30 D.P.R. 285/1990)
Per trasporti all’estero (fuori dai casi Convenzione Berlino) e per trasporto da comune a comune:
✔ Duplice cassa:
- Cassa interna metallica (zinco o altro metallo previsto)
- Cassa esterna in legno
✔ Saldatura ermetica della cassa metallica
✔ Valvola depuratrice (quando prevista)
✔ Materiale assorbente tra le casse
Le prescrizioni possono variare in base alla distanza e alle condizioni sanitarie.
CHECKLIST OPERATIVA PER IMPRESA FUNEBRE
🔹 Caso 1 – Stato aderente Berlino
- Passaporto mortuario
- Autorizzazione Prefetto
- Comunicazione autorità di frontiera
🔹 Caso 2 – Introduzione da Stato NON aderente
- Domanda al Consolato italiano
- Certificato autorità sanitaria estera
- Verifica requisiti art. 30
- Autorizzazione Prefetto destinazione
🔹 Caso 3 – Estradizione verso Stato NON aderente
- Domanda al Prefetto
- Nulla osta Consolato Stato destinazione
- Certificato sanitario ASL
- Verifica requisiti art. 30
🔹 Verifiche tecniche obbligatorie
- Conformità feretro
- Eventuali prescrizioni sanitarie
- Coordinamento con Prefettura di frontiera

